VOTO DEGLI ELETTORI FUORI SEDE
Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Articolo 8. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede.
POSSONO CHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo l, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di tal una delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
TERMINI
A) Categoria di "Fuori sede": Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2)
Termine per la domanda: entro il 31 dicembre di ciascun anno
Consultazioni interessate: quelle dell'anno successivo
B) Categoria di "Fuori sede": Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3)
Termine per la domanda: entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i
Requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione
Consultazioni interessate: quelle dell'anno in corso
C) Categoria di "Fuori sede": Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5)
Termine per la domanda: non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione
Consultazioni interessate: quelle dell'anno in corso
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6).
L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
MODELLO DI DOMANDA
Il modello di domanda in formato pdf editabile si può scaricare dal sito internet del Comune o dalla pagina web: dait.interno.gov.it/elezioni
Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso
decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.